Convenzione ex Art.14 del D.lgs 276/2003
Grazie all’Art.14 del D.lgs 276/2003, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, le aziende possono adempiere a parte di tali obblighi esternalizzando lavoro alle cooperative sociali che impiegano lavoratori disabili o in situazione di svantaggio con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
I VANTAGGI PER LE IMPRESE
1
Possibilità di adempiere ad una parte degli obblighi senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, conferendo commesse di lavoro alla Cooperativa sociale, evitando le conseguenze previste L. 68/99 in caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione pubblici appalti).
2
Ricerca, selezione e formazione della risorsa a cura della Cooperativa.
3
Alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione soggetto inserito.
4
Adempimenti contrattuali (rinnovi, proroghe, scadenze) e della gestione di ferie, malattie, infortuni da parte della Cooperativa Sociale.
FINALITA' DELLA CONVENZIONE
L’esperienza insegna che ricorrere a una convezione consente di raggiungere alcune finalità specifiche:
- finalità sociale: la convenzione promuove l’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle categorie protette che diversamente avrebbero ridotte possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro;
- finalità giuridica, legata all’assolvimento dell’obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette.